Art. 6.
(Compiti delle regioni).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei loro fondi per i programmi di edilizia economica e popolare, definiscono la quota di stanziamento destinato all'autorecupero di immobili in degrado da destinare ad uso abitativo.
      2. I comuni sono tenuti a presentare alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano i piani di autorecupero di immobili in stato di degrado. La regione approva i piani entro e non oltre due mesi dal ricevimento dei suddetti piani.
      3. I piani di autorecupero presentati dai comuni devono contenere una scheda per ogni edificio interessato con la quantificazione della spesa prevista suddivisa tra gli interventi di competenza dell'amministrazione comunale e gli interventi di competenza delle cooperative di autorecupero o loro consorzi.
      4. Nell'approvare i piani la regione assegna nell'ambito dei fondi destinati all'edilizia sovvenzionata e agevolata finanziamenti ai comuni presentatori dei piani di recupero. Contestualmente la regione dispone i fondi relativi alla accensione dei mutui agevolati in favore delle cooperative

 

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di autorecupero assegnatarie degli interventi.
      5. Le cooperative di autorecupero o i loro consorzi hanno accesso ai fondi destinati ai singoli interventi sulla base della assegnazione degli immobili da recuperare da parte dell'amministrazione comunale.
      6. I comuni possono comunque procedere ad interventi di autorecupero anche con fondi propri e senza la assistenza di mutui agevolati per le cooperative di autorecupero o loro consorzi.